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Accolto il ricorso presentato dal presidente Andreoletti e dall'AlbinoLeffe circa l'elezione del presidente di Lega SerieBwin. Pertanto, avrà luogo una nuova votazione in occasione dell'assemblea straordinaria di Lega indetta in data 16 settembre 2010.Â
Di seguito estratto dal testo del parere emesso dalla Corte Federale della F.I.G.C. nel pomeriggio di oggi:
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
SEZIONE CONSULTIVA
COMUNICATO UFFICIALE N. 50/CGF
(2010/2011)
Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma l’8 settembre 2010,
si è pronunciata sui seguenti argomenti:Â
[...]
1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1
LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALL’ART. 6.11 B, IV, DEL
REGOLAMENTO L.N.P. SERIE B.
Con lettera in data 11 agosto 2010 alla Corte di Giustizia Federale – Sezione Consultiva - il Presidente Federale chiede parere in merito all’assemblea della Lega Professionisti Serie B tenutasi il 20 luglio 2010 ed in particolare alle votazioni ivi svoltesi per l’elezione del Presidente della Lega medesima.
Si espone in tale lettera che in sede di terza votazione, il procedimento elettorale, con la partecipazione di tutte le società aventi diritto, nel numero di 21, diede il seguente esito: 10 voti per un candidato, 9 voti per un altro e 2 schede bianche; e che, non ritenendo raggiunta la maggioranza richiesta dall’art. 6.11.b.iv del Regolamento di Lega (secondo cui è in tal caso necessaria la «maggioranza semplice degli aventi diritto al voto»), una delle società partecipanti propose ricorso avverso la delibera.
Si espone altresì che tale ricorso fu dichiarato inammissibile dalla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - senza entrare nel merito, per mancanza del requisito di legittimazione richiesto dall’art. 6.15.
Si chiede quindi a questa Corte di esprimere «parere sulla maggioranza che era richiesta nel corso della terza votazione tenutasi il luglio u.s., per una valida elezione del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B e sugli effetti di un eventuale mancato rispetto di tale maggioranza».
1. [...]
2. Venendo al merito della questione [...]: 1) quello se nel caso specifico possa ritenersi raggiunta la maggioranza richiesta dall’art. 6.11.b.iv, sopra trascritto; 2) quello, nell’ipotesi di risposta negativa, concernente gli eventuali rimedi in una situazione nella quale non sono ormai più possibili impugnative volte all’annullamento della delibera.
     1) [...] il tema sembra a questa Corte non presentare difficoltà . Pare certo, infatti, che il riferimento alla «maggioranza semplice degli aventi diritto al voto» implica la necessità , quando essi sono 21, di 11 voti favorevoli [...].Â
2) [...] Ciò si comprende considerando che la funzione del presidente dell’assemblea è, in sede di proclamazione, quella di raccogliere i voti, conteggiarli e appunto proclamare il risultato della
votazione (il che, nel caso specifico, è esattamente avvenuto): ed in questo senso, svolgendosi tale funzione all’interno del procedimento assembleare, eventuali sue anomalie possono intendersi come anomalie dell’intero procedimento medesimo. Non è invece sua funzione, e comunque non rappresenta una sua specifica ed esclusiva prerogativa, quella di trarre le conseguenze giuridiche dei risultati della votazione come proclamati.
Deve ritenersi perciò che, essendo preclusa ogni possibilità di impugnativa, l’accertamento dei voti ed il loro conteggio non possono più essere contestati. Non vi è motivo invece per estendere questa sorta di inoppugnabilità anche alle conseguenze giuridiche che il presidente ha erroneamente ritenuto di trarne.Â
E non vi è motivo di dubitare che all’anomala situazione che si è venuta a creare si possa e debba rimediare, in primo luogo e soprattutto in sede di autotutela da parte degli organi dell’ordinamento sportivo.
È così certamente possibile che la persona stessa che è stata erroneamente insediata nella carica provveda a convocare l’assemblea consentendole così di procedere ad un’elezione pienamente conforme al Regolamento di Lega. Può essere il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ad esercitare i poteri conferitigli dall’art. 9.9. dello Statuto, eliminando così l’attuale anomalia e consentendo alla Lega B di effettuare una nuova elezione del suo Presidente. È possibile infine che sia l’assemblea della stessa Lega ad operare in tal senso, con una nuova elezione la quale, ovviamente, data la situazione segnalata, non presuppone un precedente delibera di revoca, ma deve intendersi come prosecuzione del precedente procedimento elettorale.
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